martedì 23 giugno 2009

RICHIESTA RIMBORSO TRENITALIA PER RITARDO O DISSERVIZIO

Richiesta rimborso Trenitalia per ritardo o disservizioDa quando le Ferrovie dello Stato hanno puntato sui treni ad Alta Velocità con la sua tanto autodecantata flotta veloce, capeggiata dal treno Frecciarossa, sembrava che qualche personaggio serio si fosse messo a capo dell’azienda ed avesse finalmente pensato di fare le cose come è necessario per un Paese civile. Non volendo considerare lo stato in cui versano i treni regionali, diretti & co., fatiscenti e perennemente sporchi, tutto sembra quasi sempre funzionare a regola d’arte per quanto riguarda invece i treni Eurostar Italia Alta Velocità ed Eurostar Italia nonché gli Intercity, Intercity Plus, Eurocity ed Eurostar City Italia. Malgrado le pubblicità promuovano l’impeccabile velocità e precisione di questi treni, capita spesso che in realtà questi arrivino in ritardo o che siano causa di disagio per i passeggeri. Le Ferrovie dello Stato offrono una sorta di garanzia mettendo a disposizione una richiesta di rimborso in caso di ritardo o di mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione. Sul sito Trenitalia è infatti specificato che se un treno a lunga percorrenza arriva con un ritardo superiore a:
- 25 minuti, nel caso di treno Eurostar Italia Alta Velocità (AV e AV Fast), Eurostar Italia (ES* e ES* Fast);
- 30 minuti nel caso di treno Intercity, Intercity Plus, Eurocity per il percorso nazionale (esclusi treni Cisalpino), Eurostar City Italia;
- 60 minuti nel caso di treno Intercity notte o Espresso;
i viaggiatori avranno diritto ad un bonus valido per l’acquisto, entro sei mesi dalla data del rilascio, di altri biglietti di viaggio, senza diritto ad alcun rimborso o resto in danaro. Le soglie sopra indicate non si considerano comprese, in altre parole, ad esempio, nel caso di un treno Eurostar Italia si ottiene il bonus dal 26esimo minuto di ritardo.Sito Trenitalia.it
Se invece l’impianto di climatizzazione di una carrozza non funziona nei treni sopra indicati (senza distinzione) è possibile vedersi assegnato il posto in un’altra carrozza di classe pari o superiore. Nel caso questo non fosse possibile, il viaggiatore a diritto al bonus secondo le modalità descritte in caso di ritardo. In questo caso però, è necessario farsi annotare sul biglietto dal personale di bordo tale fastidiosa circostanza.
Nel caso davvero sfortunato di mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione con coincidente arrivo in ritardo del treno viene rilasciato soltanto un bonus.
Sempre sul sito Trenitalia, viene specificato che il bonus non viene corrisposto:
- nel caso di ritardi per causa di forza maggiore, di lavori programmati sulla linea resi noti alla clientela nei modi d’uso, di scioperi (fino a 3 ore successive alla fine dello sciopero), fatto determinato da terzi che influiscono sulla circolazione (occupazione dei binari da parte di estranei alla ferrovia, incendi, calamità naturali) o ordine dell’autorità pubblica (giudiziaria o di polizia);
- in favore dei possessori di abbonamenti o di titoli di viaggio validi per l’accesso ai treni con un prezzo complessivo non divisibile;
- per i viaggi sulle tratte nazionali effettuati con treni Cisalpino.
I viaggiatori devono richiedere il bonus entro 30 giorni dalla data del viaggio. La richiesta può essere presentata presso la stazione di arrivo (presso le biglietterie, gli uffici assistenza e informazioni) o inviata per posta agli indirizzi riportati sul modulo stesso, indicando i propri dati personali (nome, cognome ed indirizzo) ed inserendo il biglietto di viaggio e la prenotazione del posto a sedere.
Nel caso di biglietto acquistato in modalità ticketless (online sul sito Trenitalia), il cliente dovrà allegare, la stampa della ricevuta di pagamento pervenuta via e-mail (qualora in fase di acquisto abbia selezionato tale opzione) o rilasciata a bordo treno oppure l’e-mail di conferma o, in mancanza, indicare il codice della prenotazione (PNR) e quello di cambio prenotazione (CP).
Modulo richiesta rimborso Trenitalia per ritardo o disservizioIl bonus non può essere richiesto online, anche se il biglietto è stato acquistato sul sito Trenitalia, in quanto la richiesta di rimborso presente sul sito è relativa soltanto al caso in cui si rinuncia al viaggio per proprie esigenze personali.
Tutto sembrerebbe esposto nei minimi particolari, in realtà sono diverse gli episodi spiacevoli, tanto che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha già multato Trenitalia per pratiche commerciali scorrette.
Molti sono infatti i rimborsi negati laddove comunque sussistono tutti i presupposti per ottenerlo. Spesso Trenitalia infatti si appella alla frase “nel caso di ritardo per causa di forza maggiore, di lavori programmati sulla linea resi noti alla clientela nei modi d’uso” ed il rimborso viene negato per tali eventi “pubblicizzati” (come i ritardi dovuti agli adeguamenti della linea ferroviaria). In realtà il motivo del ritardo nessuno lo conosce né è possibile saperlo in anticipo perché ne sul sito Trenitalia né sui maggiori organi di stampa e TV vengono pubblicizzati tali ritardi. Inoltre, nel caso in cui si riesca a “vincere” il bonus, tale rimborso non viene recapitato entro trenta giorni come indicato, bensì dopo circa tre, quattro mesi.
La cosa importante è tuttavia chiedere il rimborso per il ritardo o il disservizio ritirando il “modulo per la richiesta di bonus”, presente presso le biglietterie e gli uffici informazioni delle stazioni e consegnarlo entro i trenta giorni prestabiliti (evitate di inviarlo tramite posta, ma consegnatelo personalmente presso gli uffici preposti in stazione).


FONTE

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